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Comunicato (stampa)6 Novembre 2024
Guida ambientale
Si definisce guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei ecoambientali allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono, comunque, l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche.
Quando si vuole svolgere la professione di guida ambientale è necessario essere in possesso del diploma di Scuola media superiore, dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della Ue, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della legge 2 gennaio 1986 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" limitatamente alla specialità escursionistica, e del certificato di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata dall'Azienda Sanitaria locale del Comune di residenza (come previsto all'art. 119 della L.R. n. 42 del 23.3.2000).
E' inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con un massimale non inferiore a quello stabilito dalla Giunta Regionale (art. 119 - L.R. 42 del 23.3.2000).
Quando si vuole svolgere la professione di guida ambientale è necessario essere in possesso del diploma di Scuola media superiore, dell'abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale ed il superamento dei relativi esami ovvero abilitazione conseguita in altra Regione italiana o Stato membro della Ue, abilitazione tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 22 della legge 2 gennaio 1986 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" limitatamente alla specialità escursionistica, e del certificato di idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata dall'Azienda Sanitaria locale del Comune di residenza (come previsto all'art. 119 della L.R. n. 42 del 23.3.2000).
E' inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con un massimale non inferiore a quello stabilito dalla Giunta Regionale (art. 119 - L.R. 42 del 23.3.2000).
Comunicato (stampa)6 Novembre 2024
Assunzione extracomunitari
In base al D.L. 286/98 art. 3, comma 4 "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20" del suddetto D.L. "I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati nell'anno precedente".
Il richiedente deve, in ogni caso, dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
Il richiedente deve, in ogni caso, dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.