Il comma 738 art. 1 L. 27/12/2019, n. 160 a decorrere dall'anno 2020 ha disciplinato la Nuova IMU.
Con delibera n. 16 del 04/03/2021 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2021.
Le scadenze per l'anno d'imposta 2021 sono fissare per l'acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre.
L'imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti. Il comma 758 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha sancito l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti sul nostro territorio, in quanto il Comune di Reggello è classificato interamente montano dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non si applica altresì:
1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
La Legge 29/12/2019 n. 160, art. 1, comma 747 prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limmitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita del Comune è ridotta ai sensi della Legge 29/12/2019 n. 160, art. 1, comma 760 è ridotta al 75%.
La Nuova IMU è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 1,00 ‰.
Per tutto il 2021, la Nuova IMU è dovuta anche per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, nonchè i fabbricati di cui all'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 nella misura del 1,50 ‰.
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
A partire dall'anno 2021 il comma 48 art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto la riduzione del 50% dell'IMU per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Tale riduzione si applica sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o ceduta in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
CALCOLO DELL'IMPOSTA E SCADENZE
Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile l'aliquota e l'eventuale detrazione.
L'acconto da pagare entro il 16 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2020 (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso. L'importo da versare a saldo è calcolato sulla base delle nuove aliquote che saranno deliberate per l'anno d'imposta, tenendo conto del periodo e della quota di possesso, detraendo quanto pagato in acconto.
L'imposta, salvo trattasi di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata interamente al Comune.
Sull'imposta dovuta per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, invece, deve calcolarsi la quota Stato pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota standard del 7,60 ‰ e la quota Comune pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune meno la quota Stato.
BASE IMPONIBILE
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori:
160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categarie A (esclusa A/10) e C/2, C6, C/7
140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
65 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5)
55 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1
- Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabilem calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione
ALIQUOTE
Con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/03/2021 sono state approvate le aliquote di seguito riportate:
- 6,00 ‰ per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (intese come tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate).
- 10,10 ‰ aliquota ordinaria.
- 9,10 ‰ per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente.
- 10,10 ‰ per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente.
- 9,10 ‰ per l'abitazione e sue pertinenze concessa in locazione a canoni concordati secondo i patti territoriali sottoscritti dal Comune ai sensi della Legge 431/1998.
- 7,60 ‰ per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
- 9,10 ‰ per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale.
- 11,40 ‰ per gli immobili a disposizione (unità immobiliari ad uso abitativo, non utilizzate dal soggetto passivo come abitazione principale e non locate).
- 1,00‰ per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
DETRAZIONE
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è prevista una detrazione di Euro 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
La detrazione in ogni caso spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato solo tramite il Modello F24; il codice del Comune di Reggello è H222.
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3913 fabbricati strumentali al'attività agricola
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3939 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi in via ordinaria, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale.
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