PROCEDURA NECESSARIA SIA PER IL RITO CIVILE CHE RELIGIOSO
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie - la pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio - per:
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).
Inoltre:
Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti entrambi i nubendi, personalmente o rappresentati da un procuratore.
In caso di cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, questi deve farsi assistere da un traduttore - interprete (maggiorenne e munito di documento di identità) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione.
L'Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria e offrendo ai nubendi indicazioni riguardo il regime patrmoniale della famiglia (vedi la voce informazioni ). Affigge all'Albo Pretorio on line l'atto di pubblicazione, consultabile collegandosi al seguente link http://94.138.36.28/albopretorio.
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà:
Gli sposi che intendono celebrare il matrimnio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione. La competenza dell'atto finael spetta all'ufficiale di Stato Civile.
Occorre presentarsi con:
le pubblicazioni vengono affisse on line sul sito web del Comune di Reggello per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni.
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 6 mesi (180 gg) dall'eseguita pubblicazione.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.)
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.
Gli sposi potranno ottenere il rilascio del libretto internazionale di famiglia richiedendolo al Comune in cui sarà celebrato il matrimonio civile o religioso. Il libretto potrà essere richiesto anche successivamente al matrimonio.
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