Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) è l'imposta comunale istituita dalla legge n° 147 del 27 dicembre 2013. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
Con delibera del Consiglio Comunale nr. 16 del 31/01/2017 sono state stabilite le aliquote TASI 2017 per tutte le unità immobiliari e per le aree edificabili presenti sul territorio comunale.
- Sono soggetti passivi i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (diritto di proprità, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sui fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale se accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9 e sulle aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, siti nel Comune di Reggello.
- Sono altresì soggetti passivi i detentori di detti immobili, se diversi dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull'immobile (es. inquilini, conduttori) nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto, ad esclusione degli occupanti di unità immobiliari destinate ad abitazione principale non accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9.
L'acconto da pagare entro il 16 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso. Il saldo da pagare entro il 16 dicembre è pari all'importo dovuto per il secondo semestre, salvo eventuale conguaglio calcolato con le aliquote deliberate per l'anno in corso.
- Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore commerciale, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs.504/92.
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve risultare da dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le aliquote per il calcolo della TASI 2017 sono state deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/01/2017 e sono le seguenti:
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'unità immobiliare.
A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare sopraccitata l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
- €. 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze, la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00.
- €. 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze della stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (indipendentemente dalla percentuale di possesso).
I soggetti passivi in via ordinaria, devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando l'apposito modello che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale.
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