Sanzioni codice della strada

Sanzioni codice della strada

Ufficio: Polizia Municipale - Unità Operativa Viabilità e Traffico
Indirizzo: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
Tel: 055 8669235 - 055 8669261
Fax: 055 8669255
E-mail: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato ore 8:30 - 12:30 Martedì - Giovedì ore 15:00 - 18:00

Descrizione

In caso di accertata violazione alle norme di comportamento del Codice della Strada, entro il termine di 60 gg dalla contestazione immediata o dalla notificazione del relativo verbale, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido può avvalersi, qua

Modalità di richiesta

Il pagamento può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

  • pagamento diretto presso gli Uffici della Polizia Municipale;
  • pagamento mediante idoneo bollettino di pagamento sul c.c. postale n. 28147502 presso qualsiasi Ufficio Postale indicando alla voce intestazione "Tesoreria Comune Reggello ? Proventi Contravvenzioni" e riportando alla voce causale il "numero del verbale" e, se indicata, la "targa del veicolo".

Avvertenze

Entro il termine di 60 gg dalla contestazione o notificazione del verbale, qualora il trasgressore e/o l'eventuale obbligato in solido non intenda avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, è possibile proporre ricorso secondo una delle modalità indicate, tra loro alternative:

  • ricorso intestato al Prefetto di Firenze ed inviato con raccomandata R/R al Comando Polizia Municipale di Reggello Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1 oppure all'Ufficio Territoriale del Governo Via A. Giacomini n. 8 - 50132 Firenze. Il Prefetto se riterrà infondato il ricorso emetterà, a norma degli artt. 203 e 204 del D.Lgs. 285/92, ordinanza ingiunzione di pagamento per una somma pari al doppio del minimo edittale previsto per la relativa violazione;
  • ricorso intestato al Giudice di Pace ed inviato con raccomandata R/R al Giudice di Pace di Pontassieve Piazza Mosca n. 5 - 50065 Pontassieve. In caso di rigetto del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 204-bis del D.Lgs. 285/92, fermo restando il libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il Giudice di Pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata;

Decorso il termine di 60 gg, stabilito a pena di decadenza, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione, oltre alle spese di procedimento.

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