La domanda deve essere presentata all'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri (ex motorizzazione civile).
Si rende noto che, secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 1-ter, del vigente Codice della Strada, come modificato dall'art. 5 della Legge 17 Agosto 2005 n. 168, a partire dal 1° Ottobre 2005, per guidare un ciclomotore, anche le persone maggiorenni, che non siano già titolari di patente di guida, devono aver conseguito il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex motorizzazione civile).
Il patentino è rilasciato:
La documentazione da presentare è la seguente:
1) attestazione di versamento di euro 29,24 sul c/c n.4028;
2) attestazione di versamento di euro 5,16 sul c/c n.9001;
3) certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, attestante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente di categoria A (fino al 1° gennaio 2008, la certificazione può essere rilasciata da un "medico di medicina generale" che deve attestare che il richiedente sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore").
4) attestato di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola. Detto corso verte sulle materie previste dall'art. 1 del D.M. 30 giugno 2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione e 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge. Non sono ammesse più di tre ore di assenza. Le autoscuole possono effettuare corsi cumulativi, sia per candidati maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia, dovranno poi sostenere l'esame). La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, del D.M. 30 giugno 2003. L'attestato di frequenza dovrà essere rilasciato, al termine del corso, conformemente al modello previsto all'allegato 1 della presente circolare. Non potrà essere rilasciato il suddetto attestato di frequenza a coloro che superano le tre ore di assenza.
D.L. 30 giugno 2005 n. 115 convertito con alcune modifiche dalla Legge 17 Agosto 2005 n. 168 Capo II artt. 5 e 5bis.
Aiutaci a migliorare! La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie! |