Con delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del 31/01/2017 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2017.
Le scadenze sono fissate per l'acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre.
L'imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti. Dall'anno d'imposta 2016, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 13, sono esenti i terreni agricoli, sia quelli sui quali si svolge un'attività agricola in forma imprenditoriale, sia quelli coltivati in modo occasionale o amatoriale, in quanto il Comune di Reggello è classificato interamente montano dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle clssificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non si applica altresì:
a) all'unità immobiliare, purchè non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permente;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d)alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto o concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
f) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Legge 23.05.2014 n° 80)
La Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 10 ha introdotto sostanziali modifiche in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria alle unità immobiliari cedute in comodato gratuito.
Il beneficio, che consiste in una riduzione della base imponibile al 50 per cento, si applica alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
L'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, nonchè i fabbricati di cui all'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011.
CALCOLO DELL'IMPOSTA E SCADENZE
Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile l'aliquota e l'eventuale detrazione.
L'acconto da pagare entro il 16 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso. L'importo da versare a saldo è calcolato sulla base delle aliquote eventualmente deliberate per l'anno d'imposta, tenendo conto del periodo e della quota di possesso, detraendo quanto pagato in acconto.
L'imposta, salvo trattasi di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata interamente al Comune.
Sull'imposta dovuta per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, invece, deve calcolarsi la quota Stato pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota standard del 7,6 per mille e la quota Comune pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune meno la quota Stato.
BASE IMPONIBILE
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori: 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categarie A (esclusa A/10) e C/2, C6, C/7
140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
60 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5)
55 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1
- Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabilem calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione
La base imponibile così calcolata è ridotta al 50% nei seguenti casi:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, secondo le disposizioni normative.
ALIQUOTE
Con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 31/01/2017 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:
- 3,5 per mille per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (intese come tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate).
- 8,6 per mille aliquota ordinaria.
- 7,6 per mille per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente.
- 8,6 per mille per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente.
- 7,6 per mille per l'abitazione e sue pertinenze concessa in locazione a canoni concordati secondo i patti territoriali sottoscritti dal Comune ai sensi della Legge 431/1998.
- 7,6 per mille per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
- 7,6 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale.
- 9,9 per mille per gli immobili a disposizione (unità immobiliari ad uso abitativo, non utilizzate dal soggetto passivo come abitazione principale e non locate).
DETRAZIONE
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è prevista una detrazione di Euro 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
La detrazione in ogni caso spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato solo tramite il Modello F24; il codice del Comune di Reggello è H222.
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi in via ordinaria, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale.
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