Si definisce guida turistica chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
Quando si vuole svolgere la professione di guida turistica è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore, della conoscenza di almeno una lingua straniera e dell'attestato di qualifica conseguito mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla Provincia con il superamento del relativo esame. È obbligatoria la frequenza dei corsi di aggiornamento ogni cinque anni (L.R. n. 42 del 23.3.2000).
L'interessato, in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge di cui sopra, e residente nel Comune di Reggello, deve presentare denuncia di inizio di attività indirizzata all'Ufficio di Polizia Municipale su apposito modulo di domanda presente in allegato nella sezione modulistica (il modulo di domanda può anche essere ritirarato presso il predetto ufficio di Polizia Municipale), allegando i documenti di seguito indicati:
Nel modulo di domanda sono richiesti i seguenti ulteriori documenti alcuni dei quali, al fine del completamento della pratica, possono essere oggetto di autocertificazione:
N.B. Nel caso di cittadini extra-comunitari, deve essere esibito anche il permesso di soggiorno.
Il termine di conclusione del procedimento (autorizzazione o diniego di autorizzazione) è di 60 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.
La denuncia di inizio attività ed i documenti indicati potranno essere presentati dall'interessato munito di documento d'identità in corso di validità, di codice fiscale e/o partita IVA, oppure da altra persona purché in possesso della domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato, corredata da copia fotostatica del documento di identità del richiedente e di una sua delega.
La denuncia di inizio attività dovrà essere sottoscritta. Se viene presentata direttamente dall'interessato questi potrà sottoscriverla alla presenza dell'incaricato. Se inviata a mezzo posta o sottoscritta prima di recarsi presso l'Ufficio dovrà allegare alla domanda stessa una fotocopia del proprio documento d'identità.
- Legge Regionale Toscana n. 42 del 2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Turismo" con modifiche della Legge Regionale Toscana n. 14 del 17/02/2005.
- Testo coordinato L.R. Toscana n.42 del 2000 e L.R. Toscana n.14 del 17/02/2005.
- R.D. n. 773 del 1931 (TULPS).
- Decreto legislativo n. 490 del 1994.
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