Contributi ad integrazione del canone di affitto

Contributi ad integrazione del canone di affitto

Ufficio: Ufficio Servizi Sociali
Referente: Toschi Tiziana
Responsabile: Dott.ssa Silvia Giannelli
Indirizzo: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
Tel: 055 8669277
Fax: 055/8669277
E-mail: sociale@comune.reggello.fi.it
Orario di apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9:00 - 12:30; Martedì - Giovedì ore 15:15 - 17:45

Descrizione

È possibile presentare domanda per ricevere contributi ad integrazione del canone di affitto solo nel periodo di apertura del bando che viene diffuso in tutto il territorio comunale e pubblicizzato attraverso gli organi di stampa e di informazione.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata su apposito modulo distribuito dal Comune al momento della pubblicazione del bando di concorso a mano presso l'Ufficio Protocollo o tramite posta.

Requisiti del richiedente

Sono necessari i seguenti requisiti:

1) essere residente nel Comune di Reggello;
2) trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, con contratto di locazione per abitazione principale,  regolarmente registrato o depositato per la registrazione in regola con le Registrazioni annuali, il cui canone incida:
    - IN MISURA NON INFERIORE AL 14%  sul valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime euro 13049,14;
    - IN MISURA NON INFERIORE AL 24% sul valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2017 e l'importo di euro  28301,02
    - Il valore ISEE NON SUPERIORE A euro 16500;
  • assenza di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio italiano e all'estero: i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea, i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani nati in paesi esteri, dovranno possedere idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese d'origine. Tale certificazione dovrà essere rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza legalizzata dal Cosolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero. Dovrà essere tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma dovrà essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può anche essere effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tibrunale italiano. In alternativa potrà essere rilasciata idonea certificazione da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano, attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati bnel Paese d'origine con firma del funzionario del Consolato o del Cosole, legalizzata da parte della Prefettura competente. In caso di titolari di diritto di proprietà in quota parte in Italia e/o all'estero, gli assegnatari dovranno presentare la docomentazione necessaria attestante la situazione di indisponibilità degli immobili. per indisponibilità si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità di una quota e non ha pertanto la piena fruibilità di esso. Sono esentati dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprpietà immobiliari o quote parte, i cittadini che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".

 

Documentazione da presentare

Occorre presentare la seguente documentazione:

  • domanda di integrazione del pagamento del canone di locazione in alloggi privati;
  • fotocopia del documento d'identità;
  • per i cittadini extracominitari copia della carta o permesso di soggiorno in corso di validità
  • copia contratto di locazione;
  • modello F. 23 o copia raccomandata opzione cedolare secca
  • certificazione assenza proprietà immobiliare nel Paese d'origine

 

Iter procedura

Una volta che la domanda è pervenuta, vengono verificati i requisiti del richiedente. Nel caso in cui la verifica abbia un esito favorevole si viene inseriti nell'apposita graduatoria.

 

Tempi

Le domande devono essere presentate nei tempi previsti dall'apposito bando di concorso.

Il contributo viene erogato non appena la Regione Toscana provvederà al trasferimento delle risorse assegnate.

 

Informazioni

La legge 9 dicembre 1998 n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo  in particolare l'art. 11 istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

Ogni anno la Giunta Regionale fissa i criteri le procedure e i termini per la ripartizione e l'erogazione delle risorse regionali e statali del Fondo.

L'erogazione del contributo avviene nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana e ad integrazione del Comune.

 

Normativa di riferimento

- Legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

- Determinazione del Responsabile Affari Generali del Comune di Reggello n. 246 del 17/04/2013

 

Reclami ricorsi opposizioni

Avverso il provvedimento che stabilisce la posizione o l'esclusione dalla graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale per la formazione di graduatorie di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune nei tempi e termini previsti dal bando di concorso stesso.

 

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