Ordinamento Uffici e Servizi Pubblici

 

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

 

CAPO I - UFFICI E PERSONALE


Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Al fine di perseguire la massima trasparenza, efficienza e funzionalità il Comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Il documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale all’inizio della legislatura contiene la programmazione generale e pluriennale dell’attività dell’Ente e rappresenta la fonte principale di riferimento per l’organizzazione e l’utilizzazione delle risorse assieme alla Relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio.
3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili di Settore coordinati dal Segretario comunale, o dal Direttore Generale qualora nominato, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 36 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell’Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per “Settori”, strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni Settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell’ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati al Servizio di competenza, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3. Il Settore può essere articolato in “Unità Organizzative”, strutture competenti per la gestione e l’esecuzione degli interventi in un ambito specifico ancorché organico e complesso, della materia.
4. Nell’ambito della complessiva struttura dell’Ente, il Regolamento di Organizzazione può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanei, allo scopo di rendere più efficaci le procedure di produzione dei servizi pubblici locali, elevare la qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.
5. L’organizzazione e il lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei responsabili dei servizi.
6. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 37 – Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune. La posizione di dipendente comunale è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati, e con l’esercizio in modo abituale di attività commerciali, industriali e professionali, salvo le eccezioni di legge.
2. Ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze del servizio, con provvedimenti motivati, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalità, possono essere conferiti incarichi professionali in conformità alla legislazione vigente.

Art. 38 - Responsabili dei Settori

1. La nomina dei Responsabili di Settore viene effettuata annualmente dal Sindaco.
2. Al Responsabile di Settore, in attuazione del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai competenti organi dell’Ente, ed in particolare:
a) la direzione ed il controllo del Settore;
b) il collegamento con gli altri Settori per assicurare la massima flessibilità ed efficienza della struttura amministrativa;
c) l'espressione dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, secondo la competenza attribuita a ciascun Settore;
d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
e) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
f) la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell’Ente;
g) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
h) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
k) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
l) Spetta ai Responsabili di Settore, assicurare nell’esercizio delle loro funzioni, la legalità, l’imparzialità, l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’attività amministrativa attuata dalla struttura dei Settori funzionali cui sono preposti. In particolare sono responsabili del risultato dell’attività svolta dal Settore loro affidato, della realizzazione dei programmi, della applicazione dei regolamenti comunali di propria competenza, dei progetti loro affidati e delle direttive loro impartite in relazione all’attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. L’opera dei Responsabili di Settore è verificata annualmente.

Art. 39 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei Responsabili di Settore, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
4. Attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di atti e provvedimenti dell’Ente.
5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l’Amministrazione può conferire apposito incarico ad un Notaio.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

Art. 40 - Direttore Generale Funzione di Direzione Generale

1. La funzione di Direzione Generale è strumento di esercizio delle attività di programmazione direzionale e di alta direzione dell’attività gestionale.
2 . La funzione di Direzione Generale è assegnata con decreto sindacale, a un Comitato di Coordinamento tecnico.

 

Art. 41 - Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione del Settore Affari Generali, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al posto di Segretario comunale.
3. Il provvedimento disciplinante i rapporti e le competenze tra il Segretario Generale e il Direttore Generale si applica anche al Vice Segretario Generale nel caso di reggenza di quest’ultimo della Segreteria Generale e nel caso di convenzionamento della Segreteria Generale con altra Amministrazione Comunale, qualora la quota di tempo – lavoro del Segretario Generale presso il Comune di Reggello sia inferiore al 50% di quella totale.

Art. 42 - Conferenza dei Responsabili dei Settori

1. Per un miglior esercizio delle funzioni dei Responsabili dei Settori, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la Conferenza permanente dei Responsabili dei Settori presieduta e diretta dal Segretario comunale o dal Direttore Generale, ove nominato, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale ove nominato, e per i Responsabili dei Settori, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità d'esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43 - Comitato di Coordinamento Tecnico

1. Il sindaco istituisce un Comitato di coordinamento tecnico come strumento di esercizio delle attività direzionale e di coordinamento dell’attività amministrativa, finalizzata al supporto di predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio e alla traduzione operativa degli obiettivi di gestione individuati dalla giunta.
2. Essa è composta dal sindaco o suo delegato, dal Segretario generale, dal Direttore Generale ove nominato, e dal Vice Segretario Generale.
2. Il Comitato di Coordinamento è convocato e coordinato dal sindaco o da suo delegato.
3 LA COMPOSZIONE E Il funzionamento del predetto organo sono disciplinati dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 – Dirigenza

1. L’Amministrazione comunale può operare avvalendosi della dirigenza, alla quale spettano i poteri e le attribuzioni stabilite dalla legge.

Art. 45 - Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione o di qualifiche dirigenziali il Comune, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o con deliberazione motivata, di diritto privato. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
2. Inoltre possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell’Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi reca la disciplina di dettaglio, nel rispetto della legge e del presente Statuto circa quanto stabilito nei due commi precedenti.

Art. 46 - Potere di programmazione della Giunta

1. La Giunta, a cadenza periodica e con propria deliberazione a carattere di indirizzo, individua le posizioni dirigenziali necessarie, la loro collocazione nell’ambito della struttura dell’Ente, le rispettive modalità di acquisizione.


CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

 

Art. 47 - Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio, di società per azioni a capitale misto pubblico-privato o in economia diretta.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione e consorzio.
5. In ogni caso la deliberazione del Consiglio Comunale deve essere accompagnata da un’analisi economica dei costi, dei ricavi e dei benefici di pubblico interesse che motivi la scelta della forma di gestione dei servizi.
6. Nel caso in cui il Comune opti per forme di gestione diverse da quella diretta, deve comunque essere salvaguardato il diritto al lavoro del personale comunale precedentemente impiegato nel settore interessato.
7. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 48 - Concessione di servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessioni a terzi quando sussistano comprovate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.
3. Per le attività sociali, il Comune può conferire mediante concessione ad associazioni del volontariato, o comunque senza fini di lucro, la gestione di servizi e strutture.

Art. 49 - Costituzione di aziende speciali

1. Per la gestione di servizi che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può valersi di Aziende speciali, garantendo tuttavia ai Consiglieri comunali l’esercizio del potere di controllo e l’accesso agli atti sociali di interesse pubblico, al fine di garantire la trasparenza della gestione.
2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 50 - Approvazione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale approva gli statuti delle Aziende speciali che debbono rispondere a principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti, e quelli di responsabilità e di gerarchia nell’organizzazione interna dell’Azienda.
2. Gli statuti sociali devono contenere, assicurare e disciplinare le forme per l’esercizio del potere di controllo da parte dei Consiglieri comunali.

Art. 51 – Organi

1. Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, il cui numero è stabilito nello statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 52 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 53 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati nei termini di legge dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, anche in rappresentanza di soggetti interessati, scelti tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni operanti sul territorio che abbiano relazione col servizio.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.
3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 54 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 55 - Il Direttore

1. Il direttore dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 56 - Revoca degli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 57 - Società per azioni a capitale pubblico locale

1. Il Comune, per la gestione di servizi, può promuovere la costituzione di S.p.A. a capitale pubblico locale, senza il vincolo della maggioranza azionaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Può altresì aderire, per la gestione di servizi di cui all’art. 112 del D. Lgs. n.267/2000 a S.p.A. già esistenti, costituite con le finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.
3. Negli statuti di tali Società devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune e gli enti pubblici costituenti le medesime e le forme di vigilanza e controllo del Comune sulle stesse.
4. Il Comune, con gli altri Enti interessati, può provvedere alla scelta dei soci privati ed all’eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.
5. I rappresentanti del Comune in seno agli organi societari sono nominati dal Sindaco tra coloro che:
a) abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale;
b) siano in possesso di una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti o per esperienze di direzione amministrativa acquisite presso aziende pubbliche o private;
c) non si trovino in condizione di incompatibilità a causa della partecipazione diretta od indiretta ad attività concorrenti con quella della S.p.A.;
d) non siano stati oggetto di provvedimenti di revoca dalla nomina di rappresentanti dell’Ente in seno ad istituzioni, aziende speciali od altre S.p.A. a partecipazione pubblica.

Art. 58 - Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. L’Amministrazione individua, in sede di predisposizione dei programmi, gli standards ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati, ogni qualvolta sia previsto dalla legge regionale o da atti della provincia, e comunque ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.