TASI - Aliquote e informazioni 2019

TASI - Aliquote e informazioni 2019

Ufficio: Entrate
Referente: Lucia Tassi
Responsabile: Dott. Stefano Benedetti
Indirizzo: Piazza Roosevelt 1
Tel: 055/8669227-233-238-278
Fax: 055/8669228
E-mail: tributi@comune.reggello.fi.it
Orario di apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9,15 - 12,30 Martedì - Giovedì 15,15 - 17,45 - Nei mesi Luglio - Agosto Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9,15 - 12,30

Requisiti del richiedente

Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) è l'imposta comunale istituita dalla legge n° 147 del 27 dicembre 2013. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

 

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 32 del 28/03/2019 sono state stabilite le aliquote TASI 2019 per tutte le unità immobiliari e per le aree edificabili presenti sul territorio comunale.

CHI DEVE PAGARE

- Sono soggetti passivi i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (diritto di proprità, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sui fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale se accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9 e sulle aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, siti nel Comune di Reggello.

- Sono altresì soggetti passivi i detentori di detti immobili, se diversi dal proprietario o dal titolare del diritto reale sull'immobile (es. inquilini, conduttori) nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto, ad esclusione degli occupanti di unità immobiliari destinate ad abitazione principale non accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9.

 
IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA ED ESENZIONI
La TASI si applica a tutti i fabbricati e le aree edificabili siti nel Comune.
Dall'anno d'imposta 2016, ai sensi della Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 14, è esente dal pagamento della TASI l'immobile adibito ad abitazione principale dal possessore e anche la quota a carico dell'inquilino o comodatario (10%), purchè l'immobile sia da esso utilizzato come abitazione principale. Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
Ulteriori esenzioni TASI sono previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014
 
CALCOLO DELL'IMPOSTA E SCADENZE
Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile l'aliquota e l'eventuale detrazione.

L'acconto per l'anno d'imposta 2019 da pagare entro il 17 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso. Il saldo da pagare entro il 16 dicembre è pari all'importo dovuto per il secondo semestre, salvo eventuale conguaglio calcolato con le aliquote deliberate per l'anno in corso.

 
BASE IMPONIBILI
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori
- 160 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4, C/5
- 80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria D/5
- 80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
- 65 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria D (escluso D/5)
- 55 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1

- Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore commerciale, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs.504/92.

- Aree fabbricabile:
valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
La base imponibile così calcolata è ridotta al 50% nei seguenti casi:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 42/2004;

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve risultare da dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ALIQUOTE

Le aliquote per il calcolo della TASI 2019 sono state deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/03/2019 e sono le seguenti:

- Aliquota abitazione principale accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché unità immobiliari ad essa equiparate 2,5 per mille;
- Aliquota altri fabbricati e aree fabbricabili 1,5 per mille;
- Aliquota fabbricati rurali 1,00 per mille;
- Unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative (ONLUS) zero.
 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'unità immobiliare.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare sopraccitata l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

La Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 54 ha introdotto modifiche in merito all'applicazione della TASI alle unità immobiliari locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per tali unità è prevista la riduzione al 75% della tassa, determinata secondo l'aliquota stabilita dal Comune (1,5 per mille).

L'Ufficio Entrate raccomanda la presentazione della dichiarazione TASI di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per comunicare la stipula di contratti di tipo concordato e il pagamento dalla TASI ridotto.

DETRAZIONE
Sono previste le seguenti detrazioni:

- €. 20,00 per quelle abitazioni principali e relative pertinenze, la cui somma delle rendite catastali sia inferiore o uguale a Euro 250,00.

- €. 50,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda.

 

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione può essere computato in diminuzione dell'importo TASI dovuto per le pertinenze della stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (indipendentemente dalla percentuale di possesso).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell'imposta in acconto potrà essere effettuato tramite modello F24; il codice del Comune di Reggello è H222.
I codici tributo da utilizzare per l'F24 sono i seguenti:
3958 TASI su abitazione principale e pertinenze
3959 TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI per aree fabbricabili
3961 TASI per altri fabbricati.
DICHIARAZIONE

I soggetti passivi in via ordinaria, devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 dicembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando l'apposito modello che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale.

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