L'art. 12 del decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2914, n. 162, prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all'Ufficiale di stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civlie a distanza di non meno di 30 giorni.
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, a ccondizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale; saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi contraenti.
Inoltre, l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55 del 26 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale, a dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.
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