Disposizioni Generali

 Art. 1 - Autonomia del Comune

 

1. La comunità locale reggellese, soggetto di autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un ente, denominato "Comune di Reggello" per la cura dei propri interessi e per la promozione del proprio sviluppo.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.


Art. 2 - Finalità

 

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

2. Ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.

3. Valorizza la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale ed etnica, costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.

4. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.

Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

6. Concorre alla realizzazione di un sistema di assistenza e sicurezza sociale, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato, rivolto in particolare alla tutela degli inabili e dei portatori di handicap, della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, dei tossicodipendenti, degli anziani e dell'infanzia.

7. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.

8. Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

9. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare quelle attività ed a gestire quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.


Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

 

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta europea delle autonomie locali" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata al processo di unificazione dell'Europa.

5. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.
 

Art. 4 - Territorio e sede comunale

 

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:

Reggello (Capoluogo)
Cancelli
Cascia
I Ciliegi
Donnini
Sant'Ellero
Leccio
Matassino
Montanino
Pietrapiana
San Clemente
S. Donato in Fronzano
Tosi
Saltino
Vallombrosa
Vaggio/La Canova
riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 121 e confina con i comuni di Figline Valdarno/Pian di Scò/Incisa Valdarno/ Rignano sull'Arno/Pelago/Montemignaio/Castel San Niccolò.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Reggello che è il Capoluogo.
Gli uffici comunali possono avere sedi distaccate fuori dal capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della delimitazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale.


Art. 5 - Albo Pretorio

 


1.      Una apposita sezione del sito internet del Comune è destinata ad ospitare  "l’Albo Pretorio telematico" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2.      La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3.      La modalità, le forme e i limiti di tenuta dell’Albo Pretorio telematico sono stabiliti in un apposito regolamento comunale.

 

 

Art. 6 - Stemma e gonfalone

 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Reggello" e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo in data 20 febbraio 1935.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Regio Decreto in data 21 dicembre 1936

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.