Ordinamento Istituzionale

CAPO I - Art.7 - Organi del Comune

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.

3. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente. Indirizza altresì l’attività dell’Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4. Il Consiglio esercita la funzione di controllo mediante:

a) interrogazioni e interpellanze,

b) costituzione di commissioni speciali di indagine,

c) esame e controllo dei conti consuntivi con le modalità di cui al regolamento di contabilità.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

6. L’esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

 

Art 9 – Presidente del Consiglio Comunale.

 

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale , cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni , assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari , coordina le attività delle commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento , subito dopo la convalida degli eletti , il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta ,a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, nella prima votazione.

3. Qualora nessun Consigliere raggiunga il quorum richiesto alla prima votazione, l’elezione è rinviata a successiva convocazione, da tenersi non prima di tre giorni e non oltre quindici. Dalla seconda votazione è richiesta per l’elezione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quelle di capogruppo consiliare .

5. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con motivata mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 
Art. 10 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

2. Il Vice Presidente viene eletto a scrutinio segreto con le stesse modalità del Presidente, l’elezione del Vice Presidente avviene successivamente a quella del Presidente.

3. Il Vice Presidente deve rappresentare la parte politica (maggioranza/ minoranza) avversa rispetto a quella cui appartiene il Presidente.

Art. 11 – Composizione e durata in carica
 

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 
Art.12 - Insediamento del Consiglio Comunale
 

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

a) convalida degli eletti

b) giuramento del Sindaco

c) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale

d) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

e) agli altri adempimenti obbligatori per legge.

 
Art 13- Dimissioni dei Consiglieri
 

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; devono essere presentate personalmente e immediatamente assunte al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale dei presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni presentate sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione risultante dal protocollo dell’Ente.

 

Art 14 – Decadenza per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

 

1. Il Consigliere è tenuto alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e, qualora ne sia impossibilitato deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, nell’ipotesi di assenza del singolo Consigliere a tre sedute consecutive senza che ne sia stata data giustificazione, diffida per iscritto il Consigliere ad intervenire alle sedute dell’organo e, al contempo, ne dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di ulteriore assenza il Presidente richiede cause giustificative al Consigliere assente che è tenuto a presentarle entro 10 giorni dalla data del protocollo della comunicazione.

3. La procedura di decadenza è effettuata dalPresidente del Consiglio. Ove le cause giustificative siano ritenute insufficienti, il Presidente rinvia al Consiglio gli atti per l’eventuale pronuncia di decadenza.

4. Il Consiglio pronuncia la decadenza del Consigliere, esaminati e valutati gli atti, con deliberazione motivata assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’organo consiliare.

Art. 15 Prerogative dei Consiglieri
 

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

 
Art. 16 - Pubblicità della situazione patrimoniale associativa
 

1. Il Sindaco, i componenti la Giunta ed i componenti il Consiglio, al momento della elezione o della nomina, e per ogni anno del mandato, sono tenuti a depositare nella Segreteria comunale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della denuncia dei redditi, la propria situazione reddituale e una dichiarazione da cui risulti la propria situazione associativa e le eventuali partecipazioni societarie, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di appartenere o meno a società segrete.

2. Alle dichiarazioni predette sarà data ampia pubblicità mediante le forme di comunicazioni previste garantendo ad ogni cittadino il diritto di consultazione senza particolari formalità.

Art. 17 - Spese per la propaganda elettorale
 

1. I singoli candidati alla carica di Sindaco e ciascuna lista ammessa alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale devono dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla Segreteria Generale del Comune all’inizio del procedimento elettorale, la somma preventivamente stanziata per la campagna elettorale.

2. Gli stessi soggetti, nei 30 giorni successivi dalla data delle elezioni devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute.

3. I documenti preventivi e consuntivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni.

 
Art. 18 - Gruppi Consiliari
 

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.

2. Ai gruppi consiliari sono fornite, attrezzature di supporto, assistenza giuridica, tecnica, amministrativa e risorse finanziarie onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio stesso e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

 
Art. 19 - Conferenza dei Capigruppo
 

1. I capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro la prima seduta del Consiglio, costituiscono, insieme al Presidente eVice Presidentedel Consiglio Comunale, la conferenza dei capigruppo. Alla Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco.

2. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente alla pubblicazione sull'Albo pretorio telematico, tutte le deliberazioni della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La conferenza dei capigruppo, considerata a tutti gli effetti commissione consiliare permanente, ha carattere consultivo ed è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio; essa coadiuva quest'ultimo, con attribuzioni e modalità fissate dal regolamento, nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

 
Art. 20 - Commissioni Consiliari
 

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza decisionale, avvalendosi di commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. Quando il regolamento lo prevede, il Consiglio, prima di assumere la deliberazione, acquisisce il parere della competente commissione che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto il Consiglio Comunale può prescindere dal parere dandone atto nel provvedimento deliberativo. Nei casi di motivata urgenza il suddetto termine può essere abbreviato da parte del Sindaco.

5. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con l'incarico di esperire indagini conoscitive o svolgere inchieste su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. Possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni od esterni al Comune. Esse riferiscono al Consiglio Comunale i loro risultati entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

7. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, istituire apposite commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

 
Art. 21 - Convocazione del Consiglio
 

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi dal Consigliere anziano.

2. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.

3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

 
Art.22 - Validità delle sedute e deliberazioni
 

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, tranne i casi in cui la legge e/o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei votanti.

4. Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

 
Art.23 - Pubblicità delle sedute
 

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art.24 – Votazioni
 

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento personale e sulla valutazione dell’azione svolta.

 
Art. 25 - Mozione di sfiducia e sciglimento del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

 CAPO III - GIUNTA COMUNALE

 

Art. 26 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
4. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
5. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
6. È Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

Art. 27 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo di sette cinque.
2. Due terzi degli Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco tra i cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Non possono essere nominati Assessori i candidati alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale che non abbiano conseguito l’elezione a Consigliere nella legislatura di riferimento.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio nella prima riunione successiva all’elezione, la nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco,
5. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di relazione e parola, ma senza diritto di voto.

Art. 28 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 29 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.
3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 30 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con apposito regolamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco.
4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Giunta oltre al Direttore Generale, che vi partecipa di norma, anche i Responsabili di Settore o altri dipendenti dell’Ente, qualora si renda necessario per la trattazione di argomenti di comune interesse o specifici.

Art. 31 – Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.


CAPO IV - IL SINDACO

 

Art. 32 - Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.
2. Il Sindaco presiede la Giunta e vigila sull'attuazione dei suoi deliberati. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all’atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.
5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art. 33 - Indirizzi generali di governo e programma amministrativo

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in carica presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nei successivi trenta giorni il Consiglio esamina e discute il programma presentato che viene sottoposto ad approvazione.
3. Il consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
4. La verifica da parte del Consiglio Comunale dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.193 del D.L.vo 267/2000.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 34 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco in particolare:
a) nomina e revoca gli Assessori;
b) garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
c) definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario generale del Comune e gli altri dirigenti e/o funzionari;
d) su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
e) può sospendere l'adozione di atti concernenti la competenza di singoli Assessori e l'attività amministrativa di uffici e servizi, per sottoporli all'esame della Giunta;
f) promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti;
g) esercita il potere di coordinamento e riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
h) può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;
i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.