IMU - Aliquote e informazioni 2015

IMU - Aliquote e informazioni 2015

Referente: Lucia Tassi
Responsabile: Dott. Stefano Benedetti
Indirizzo: P.zza Roosevelt 1
Tel: 055/8669227-238-278
Fax: 055/8669266
E-mail: l.tassi@comune.reggello.fi.it

Requisiti del richiedente

Con delibera del Consiglio Comunale nr. 70 del 06/07/2015 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015.

Le scadenze sono fissate per l'acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre.

L'imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti, compresi i terreni agricoli, con esclusione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti nella previdenza agricola, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015 n. 4.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle clssificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non si applica altresì:
a) all'unità immobiliare, purchè non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permente;
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d)alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto o concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
f) ad una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

 L'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, nonchè i fabbricati di cui all'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011.
CALCOLO DELL'IMPOSTA E SCADENZE
Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile l'aliquota e l'eventuale detrazione.
L'acconto da pagare entro il 16 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso.
L'imposta, salvo trattasi di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata interamente al Comune.
Sull'imposta dovuta per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, invece, deve calcolarsi la quota Stato pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota standard del 7,6 per mille e la quota Comune pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune meno la quota Stato.
BASE IMPONIBILE
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori: 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categarie A (esclusa A/10) e C/2, C6, C/7
140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
60 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5)
55 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1
- Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabilem calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione
- Terreni agricoli: reddito domenicale iscritto in catasto, rivalutato del 25%, con applicato il moltiplicatore 135.
La base imponibile così calcolata è ridotta al 50% nei seguenti casi:
- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, secondo le disposizioni normative.

ALIQUOTE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 06/07/2015 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:
- 3,5 per mille per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (intese come tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate).
- 8,6 per mille aliquota ordinaria.
- 7,6 per mille per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente.
- 8,6 per mille per l'abitazione e sue pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale di secondo grado del contribuente, che vi risiedano e dimorino abitualmente.
- 8,6 per mille terreni agricoli.
- 7,6 per mille per l'abitazione e sue pertinenze concessa in locazione a canoni concordati secondo i patti territoriali sottoscritti dal Comune ai sensi della Legge 431/1998.
- 7,6 per mille per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
- 7,6 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/01 e C/03 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o commerciale.
- 9,9 per mille per gli immobili a disposizione (unità immobiliari ad uso abitativo, non utilizzate dal soggetto passivo come abitazione principale e non locate).

DETRAZIONE
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è prevista una detrazione di Euro 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati degli IACP.
La detrazione in ogni caso spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il versamento dell'imposta potrà essere effettuato solo tramite il Modello F24; il codice del Comune di Reggello è H222.
3912 abitazione principale e relative pertinenze
3914 terreni agricoli
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati

DICHIARAZIONE
I soggetti passivi in via ordinaria, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale.

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