In caso di accertata violazione alle norme di comportamento del Codice della Strada, entro il termine di 60 gg dalla contestazione immediata o dalla notificazione del relativo verbale, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido può avvalersi, qua
Il pagamento può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
Entro il termine di 60 gg dalla contestazione o notificazione del verbale, qualora il trasgressore e/o l'eventuale obbligato in solido non intenda avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, è possibile proporre ricorso secondo una delle modalità indicate, tra loro alternative:
Decorso il termine di 60 gg, stabilito a pena di decadenza, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione, oltre alle spese di procedimento.
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