L'art.43 del codice di commercio della Regione Toscana (L.R. 28/2005) prescrive "l'apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente al Comune competente per territorio e possono effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione."
L'attività è subordinata alla presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività, purchè completa e sottoscritta in ogni sua parte e corredata dalla prescritta documentazione.
Per esercitare l'attività, oltre ai requisiti generali previsti dagli artt. 13 e 14 della sopracitata L.R., è necessario rispettare i requisiti di qualità individuati dalla delibera di consiglio comunale n. 8 del 12.02.2007.
L'esercizio dell'attività deve essere svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e della normativa relativa all'inquinamento acustico.
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