Forme di Cooperazione

 

TITOLO V – FORME DI COOPERAZIONE


Art. 61 - Principi generali di cooperazione

1. Il Comune di Reggello promuove lo sviluppo economico sociale e civile della comunità locale e provvede alla gestione di servizi anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
2. Può dar vita altresì a forme di consultazione e coordinamento politico e programmatico con altri enti locali.
3. Per dare attuazione alle finalità di cui ai commi precedenti il Comune si avvale anche degli altri istituti previsti dal D. Lgs. n.267/2000.

Art. 62 – Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 63 – Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 64 - Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Reggello abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
a) i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
b) la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.